03 giugno 2009
Ci rivolgiamo alla categoria dei DIPENDENTI DI AGENZIA con l'intento di assistere i potenziali aderenti ai FONDI PENSIONE APERTI AD ADESIONE COLLETTIVA le cui convenzioni sono già operative.
In applicazione del CCNL 01/01/05 per i dipendenti di agenzie di assicurazione in gestione libera, stipulato il 5 luglio 2007 e scaduto il 31 dicembre 2008, È POSSIBILE SOTTOSCRIVERE IL MODULO DI ADESIONE al prodotto assicurativo relativo alla formula previdenziale prestata dalle Compagnie che si sono aggiudicate la gara di appalto:
Allianz ____________con il prodotto INSIEME (www.allianz.it)
Generali___________ con il prodotto PREVIGEN global (www. generali.it)
Reale Mutua________ con il prodotto TESEO (www.fondoteseo.com)
Le convenzioni sottoscritte prevedono, quali condizioni di miglior favore:
- l'abbattimento dei costi relativi all'ingresso nel Fondo
- l'abbattimento dei costi per eventuali trasferimenti di posizione (switch)
L'art. 71 "Contribuzione al Fondo Pensione negoziale aperto" del CCNL prevede in alternativa:
· il 2% (della retribuzione utile per il calcolo del TFR) a carico del lavoratore
ed il 2% a carico del datore di lavoro
· lo 0,25% (della retribuzione utile per il calcolo del TFR) a carico del lavoratore
e l'1% a carico del datore di lavoro
E' comunque facoltà del lavoratore versare fino ad un massimo del 9% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Se il lavoratore che opta per il Fondo negoziale è iscritto alla "previdenza obbligatoria" in data successiva al 28.04.1993, al Fondo viene destinato il 100% del suo TFR maturando;
se invece la prima iscrizione alla "previdenza obbligatoria" è precedente il 29.04.'93, il lavoratore può scegliere di destinare da un minimo del 50% al massimo del 100% del suo TFR maturando.
La FNA sostiene che le forme di previdenza integrativa siano fondamentali per il mantenimento dei futuri livelli economico-retributivi e si augura quindi che i lavoratori apprezzino il risultato raggiunto ed aderiscano in massa.
I lavoratori interessati, dipendenti di agenzie assicurative facenti capo ad una delle Compagnie sopraindicate (la CapoGruppo o un'altra Compagnia del Gruppo), potranno consegnare il MODULO DI ADESIONE direttamente al proprio Agente se scelgono il prodotto assicurativo della propria Compagnia.
I dipendenti di agenzie assicurative facenti capo a Compagnie differenti da quelle sopramenzionate, invece, si dovranno necessariamente rivolgere ad un'altra agenzia (del Gruppo Allianz o del Gruppo Generali o del Gruppo Reale Mutua) per consegnare il MODULO DI ADESIONE al Fondo preferito e scelto.
"memorandum"sulla PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Prestazioni pensionistiche Il diritto si acquisirà al momento della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno 5 anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare.
L'iscritto potrà scegliere di percepire la prestazione:
- interamente in RENDITA.
- parte in CAPITALE (fino ad un massimo del 50% della posizione individuale) e parte in rendita.
- interamente in CAPITALE {se convertendo in rendita annua il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della prestazione pensionistica complementare risulti inferiore al 50% dell'importo annuo dell'assegno sociale INPS (per l'anno 2009 circa 410,00 euro mensili)}.
Anticipazioni L'iscritto potrà chiedere anticipazioni per:
- spese sanitarie (per sé, coniuge e figli) per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, in qualsiasi momento e fino al 75% della posizione maturata.
- l'acquisto (per sé e per i figli) della prima casa o la ristrutturazione della prima casa di proprietà, dopo 8 anni di iscrizione e fino al 75% della posizione.
- altre esigenze di carattere personale, dopo 8 anni e fino al 30%.
Riscatti Il lavoratore potrà riscattare la posizione maturata (totalmente o solo parzialmente a seconda dei motivi) solo in casi particolari, come per invalidità permanente, disoccupazione oltre i 12 mesi, cassa integrazione, mobilità.
In caso di morte dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione potrà essere riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dall'aderente.
Per le adesioni collettive è prevista la possibilità di "riscatto totale per perdita dei requisiti di partecipazione" (ad esempio per i dipendenti di agenzia, iscritti ad uno dei tre fondi INSIEME, PREVIGEN GLOBAL o TESEO in applicazione al CCNL 2005, che cessano il rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento, esclusi i casi di TRAPASSO DI AGENZIA.)
Portabilità Si potrà trasferire la propria posizione da un Fondo all'altro (non solo per cambio di lavoro ma anche per scelta volontaria) dopo 2 anni dall'adesione.
Il lavoratore iscritto al Fondo chiuso o ad un Fondo aperto ad adesione collettiva potrà trasferire la sua posizione ad una Forma pensionistica individuale e, solo se previsto espressamente da accordi collettivi applicabili al lavoratore, non perderà il diritto a quel contributo datoriale che aveva ottenuto precedentemente.
Agevolazioni fiscali
- Regime fiscale dei contributi: I contributi versati alle Forme di previdenza complementare (escluso il TFR) saranno interamente deducibili fino ad un massimo di 5.164,67 Euro. Ai fini dell'applicazione del limite massimo di deducibilità saranno conteggiati anche i contributi a carico del datore di lavoro.
- Regime fiscale dei rendimenti: Ai rendimenti annuali si applica un'imposta sostitutiva dell' 11%.
- Regime fiscale di prestazioni, anticipazioni e riscatti: Prestazioni pensionistiche, Anticipazioni e Riscatti saranno tassati solo per la parte non assoggettata a tassazione durante l'accumulo (esclusi quindi i contributi non dedotti ed i rendimenti già tassati).
Per le prestazioni pensionistiche, per le Anticipazioni per spese sanitarie e i Riscatti (esclusi quelli per perdita dei requisiti) la tassazione sarà nella misura del 15% fino al 15° anno di partecipazione e poi decrescerà annualmente dello 0,30% fino a raggiungere la misura minima del 9% (...dopo 35 anni di partecipazione); nella determinazione dell'anzianità necessaria per usufruire della riduzione dello 0,30% si terrà conto degli anni di partecipazione non riscattati.
Le anticipazioni per prima casa ed altre esigenze ed i Riscatti per perdita dei requisiti di partecipazione saranno tassati nella misura fissa del 23%.
FONTI NORMATIVE - D.Lgs. del 21/04/93 n.124. - D.Lgs. del 05/12/05 n.252
Queste norme favoriscono la diffusione della previdenza complementare tramite l'utilizzo del TFR maturando.
IL LAVORATORE NEO-ASSUNTO PUO':
1 SCEGLIERE DI MANTENERE IL TFR MATURANDO IN AZIENDA.
Il TFR maturando resterà in azienda solo se l'agenzia ha meno di 50 addetti, altrimenti verrà trasferito al "Fondo per l'erogazione dei Trattamenti di fine rapporto" gestito dall'INPS.
In entrambi i casi per il TFR ed il lavoratore non cambierà niente: il TFR resterà CAPITALE pronto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e continuerà ad avere un rendimento garantito e rivalutato annualmente con una percentuale fissa pari al 1,5% + il 75% dell'indice Istat dei prezzi al consumo.
La scelta di lasciare il TFR maturando presso l'azienda è revocabile in qualsiasi momento, quindi il lavoratore potrà comunque aderire successivamente alla previdenza complementare.
2 SCEGLIERE DI DESTINARE/CONFERIRE IL TFR MATURANDO AD UNA DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI PREVISTE DALLA LEGGE:
- FONDO PENSIONE CHIUSO AD ADESIONE COLLETTIVA ("negoziale", "di categoria")
- FONDO PENSIONE APERTO AD ADESIONE COLLETTIVA ("negoziale", "di categoria")
Nel caso dei dipendenti d'agenzia il fondo negoziale o di categoria si realizza con i tre fondi aperti INSIEME, PREVIGEN GLOBAL e TESEO
- FONDI PENSIONE PREESISTENTI AL 15.11.92 AD ADESIONE COLLETTIVA (diffusi solo nelle realtà dei dipendenti "diretti" di Compagnie di Assicurazioni e Banche)
- FONDI PENSIONE APERTI AD ADESIONE INDIVIDUALE
- FONDI PENSIONE REGIONALI (ove esistenti)
- FONDI o PIANI PENSIONISTICI INDIVIDUALI (F.I.P. o P.I.P.)
La scelta di far confluire il TFR maturando in un Fondo Pensione è irrevocabile.
Se il lavoratore che opta per il Fondo negoziale è iscritto alla "previdenza obbligatoria" in data successiva al 28.04.1993, al Fondo viene destinato il 100% del suo TFR maturando;
Se invece la prima iscrizione alla "previdenza obbligatoria" è precedente il 29.04.'93, il lavoratore può scegliere di destinare da un minimo del 50% al massimo del 100% del suo TFR maturando;
Se oltre ad essere stato iscritto alla "previdenza obbligatoria" prima del 29.04.'93 il lavoratore risulta anche iscritto ad una delle Forme Pensionistiche Complementari in data precedente il 01.01.'07 la sua opzione riguarderà solo il TFR residuo.
3 NON COMPIERE NESSUNA SCELTA (SILENZIO-ASSENSO NEI 6 MESI PREVISTI) E QUINDI ACCONSENTIRE AL TRASFERIMENTO DEL TFR MATURANDO IN UN FONDO PENSIONE.
Se il lavoratore non sceglie, la normativa prevede che il TFR maturando (nella misura del 100%) venga conferito prioritariamente alle Forme Pensionistiche Complementari AD ADESIONE COLLETTIVA (se sono state costituite) che abbiano il maggior numero di iscritti, altrimenti al Fondo residuale INPS.
Se il lavoratore non sceglie, inoltre, il suo TFR maturando potrà confluire in un Fondo negoziale MA SENZA IL CONTRIBUTO DATORIALE, che potrà ottenere solo successivamente, decidendo di versare il CONTRIBUTO DEL LAVORATORE previsto dal CCNL. Quindi solo optando per la destinazione del TFR maturando al Fondo negoziale (e contribuendo nella misura prevista dal CCNL) si ottiene il previsto ed aggiuntivo CONTRIBUTO DATORIALE.
Il Datore di lavoro deve fornire al Lavoratore l'informativa ed il modello per esercitare l'opzione tra le due possibili: mantenere il TFR in azienda o destinarlo ad un Fondo.
Il Lavoratore che un mese prima della scadenza non ha espresso alcuna scelta, deve ricevere dal Datore un'ulteriore informativa con l'indicazione del Fondo Pensione dove, in conseguenza del silenzio-assenso, verrà conferito il TFR maturando.
LE SCELTE CAMBIANO A SECONDA DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA,
DELLE ESIGENZE E DELLE ASPETTATIVE DELL'INTERESSATO.
IL LAVORATORE CHE ABBIA GIA' OPTATO PER IL MANTENIMENTO DEL TFR MATURANDO IN AZIENDA PUO':
MODIFICARE LA SCELTA, DESTINANDO IL TFR MATURANDO AD UNA DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI PREVISTE DALLA LEGGE:
- FONDO PENSIONE CHIUSO AD ADESIONE COLLETTIVA ("negoziale", "di categoria")
- FONDO PENSIONE APERTO AD ADESIONE COLLETTIVA ("negoziale", "di categoria")
Nel caso dei dipendenti d'agenzia il fondo negoziale o di categoria si realizza con i tre fondi aperti INSIEME, PREVIGEN GLOBAL e TESEO
- FONDI PENSIONE PREESISTENTI AL 15.11.92 AD ADESIONE COLLETTIVA (diffusi solonelle realtà dei dipendenti "diretti" di Compagnie di Assicurazioni e Banche)
- FONDI PENSIONE APERTI AD ADESIONE INDIVIDUALE
- FONDI PENSIONE REGIONALI (ove esistenti)
- FONDI o PIANI PENSIONISTICI INDIVIDUALI (F.I.P. o P.I.P.)
La scelta di far confluire il TFR maturando in un Fondo Pensione è irrevocabile.
Se il lavoratore che opta per il Fondo negoziale è iscritto alla "previdenza obbligatoria" in data successiva al 28.04.1993, al Fondo viene destinato il 100% del suo TFR maturando;
Se invece la prima iscrizione alla "previdenza obbligatoria" è precedente il 29.04.'93, il lavoratore può scegliere di destinare da un minimo del 50% al massimo del 100% del suo TFR maturando;
Se oltre ad essere stato iscritto alla "previdenza obbligatoria" prima del 29.04.'93 il lavoratore risulta anche iscritto ad una delle Forme Pensionistiche Complementari in data precedente il 01.01.'07 la sua opzione riguarderà solo il TFR residuo.
Nel caso dei dipendenti d'agenzia, se l'adesione avviene con la destinazione del TFR maturando al Fondo negoziale e contribuendo nella misura prevista dal CCNL si ottiene il previsto ed aggiuntivo CONTRIBUTO DATORIALE.
Prima dell'adesione leggere Regolamento e Nota informativa, e prendere visione del Progetto esemplificativo;
tali documenti sono presenti nei siti internet delle Compagnie che gestiscono i Fondi pensione aperti in questione.
LE SCELTE CAMBIANO A SECONDA DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA,
DELLE ESIGENZE E DELLE ASPETTATIVE DELL'INTERESSATO.
NOTA: I DIPENDENTI DI AGENZIE ADERENTI ALL'UNAPASS DISPONGONO GIA' DALL'ANNO 2001 DEL FONDO APERTO COLLETTIVO DENOMINATO "PIANO PREVIDENZIALE PER I DIPENDENTI DI AGENZIE", LA CUI CONVENZIONE PREVEDE IN ALTERNATIVA LA POSSIBILITA' DI SOTTOSCRIVERE IL MODULO DI ADESIONE
A PREVIRAS (www.allianz.it) OPPURE A UNIPOLFUTURO (www.unipolonline.it).
pdf documento TFR e Previndenza